Corte costituzionale
Ordinanza n. 462/2006
Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 462/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:462
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30891
E' manifestamene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità amministrativa avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, il giudizio a quo si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria, che non deve fare applicazione della norma impugnata, concernente la diversa fattispecie dell'impugnazione dinanzi al prefetto.
Massima n. 30892
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, tenuto conto della struttura semplificata del procedimento in esame, il termine fissato dal legislatore non è intrinsecamente irragionevole e non sussiste neppure la lamentata disparità di trattamento né rispetto alla fattispecie dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione né rispetto alla fattispecie ex art. 201 dello stesso d.lgs., che concernono situazioni non omogenee a quella sub iudice . Inoltre, non è riscontrabile il paventato vulnus all'art. 97 Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale e può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari. - Sulla discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di fissazione dei termini processuali, v., citate, sentenze n. 161/2000, n. 134/1985, n. 121/1984, n. 138/1975. - Sulla inapplicabilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., citate, ordinanze n. 337 e 44/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fano, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace di Fano, con la stessa ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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