Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2006

Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2006
Data di deposito
8 febbraio 2006
Data di decisione
25 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 30141

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, «nella parte in cui non prevede, tra le agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando, per effetto del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario, un decremento, anziché un incremento di reddito», in quanto il giudice a quo , oltre ad argomentare le censure in modo contraddittorio - segnatamente in ordine alla natura, reddituale ovvero risarcitoria, dell'aumento in parola -, prospetta la questione in modo perplesso, motivando in modo illogico l'ordinanza - nella quale la fattispecie risulta inoltre insufficientemente descritta -, ed incorrendo in una aberratio ictus nell'ascrivere i denunciati effetti negativi del cumulo alla norma impugnata e non all'applicazione delle norme previste dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in tema di cumulo dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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