Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/2006
Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/2006
- Data di deposito
- 8 febbraio 2006
- Data di decisione
- 25 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 30141
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, «nella parte in cui non prevede, tra le agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando, per effetto del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario, un decremento, anziché un incremento di reddito», in quanto il giudice a quo , oltre ad argomentare le censure in modo contraddittorio - segnatamente in ordine alla natura, reddituale ovvero risarcitoria, dell'aumento in parola -, prospetta la questione in modo perplesso, motivando in modo illogico l'ordinanza - nella quale la fattispecie risulta inoltre insufficientemente descritta -, ed incorrendo in una aberratio ictus nell'ascrivere i denunciati effetti negativi del cumulo alla norma impugnata e non all'applicazione delle norme previste dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in tema di cumulo dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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