Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/2006

Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 456

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
456/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:456

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003
  • legge n. 39 del 18 febbraio 2004
  • art. 4-ter, decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004
  • legge n. 166 del 5 luglio 2004
  • art. 6, comma 1, ter, decreto-legge n. 347 del 21 dicembre 2003
  • art. 4-quater, decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004
  • art. 4-bis, comma 10, decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003
  • art. 3, decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30932

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 4- ter del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie ex artt. 49 e 91 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. Infatti, le censure mosse alla norma indicata sono del tutto coincidenti con quelle già esaminate e disattese nella sentenza n. 172 del 2006 e le considerazioni svolte, anche dalle parti private, non sono idonee a far pervenire la Corte a conclusioni diverse. - V. i precedenti specifici richiamati, sentenza n. 172/2006 e ordinanza n. 409/2006.

Massima n. 30933

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- ter , del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 4- quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di cui alla sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Infatti, la scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie, a ritroso, dal decreto di ammissione in luogo che dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non è irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, poiché la procedura ex d.lgs. n. 270 del 1999 inizia con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sentenza che, invece, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003, segue il decreto di ammissione.

Massima n. 30934

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis , comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come rispettivamente modificato dall'art. 4- ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, modificati dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui, stabilendo che, in caso di approvazione del concordato, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti dei creditori per titolo, fatto o causa anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non consente al creditore che risulti soccombente a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di far valere, ex art. 71 l. fall., nei confronti dell'assuntore, il suo credito, in quanto originato da un fatto posteriore all'apertura della procedura. E', infatti, principio giurisprudenziale incontroverso quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l'effetto estintivo dell'adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale, e, conseguentemente, rende applicabile l'art. 71 legge fall. - Sulla dubbia pertinenza del parametro evocato v., citate, sentenze n. 401/1987 e n. 99/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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