Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/2006

Corte cost., ord. 8 febbraio 2006, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/2006
Data di deposito
8 febbraio 2006
Data di decisione
25 gennaio 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30140

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 126- bis , e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell'art. 172 dello stesso decreto - che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza - . Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, rientra nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. Peraltro, le posizioni messe a confronto dal giudice rimettente: comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) e comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria, sono palesemente diverse onde appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell'arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti della patente. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore. - V. sentenza citata n. 144/2005 e ordinanze citate nn. 401 e 262/2005, nn. 212 e 109/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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