Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/2006
Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:435
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30876
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, omette la descrizione della fattispecie controversa e dall'altro è carente sia riguardo alla individuazione del quadro normativo, sia sotto il profilo della motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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