Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:435

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30876

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, omette la descrizione della fattispecie controversa e dall'altro è carente sia riguardo alla individuazione del quadro normativo, sia sotto il profilo della motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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