Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/2006

Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
380/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:380

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30778

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo. Infatti, premesso che è certa la persistenza della rilevanza della questione pur dopo l'abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, posto che la stessa continua ad applicarsi ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di abrogazione (art. 14, comma 5, L. n. 431/98), il giudice rimettente ha chiesto alla Corte una pronuncia additiva in una materia - individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone - comportante una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata ed in relazione alla quale il legislatore ha esercitato un'ampia discrezionalità. > >- Sull'ammissibilità delle pronunce additive solo quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, v. citate sentenze nn. 308 e 258/1994, n. 298/1993. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone, v. citata sentenza n. 55/2000, ordinanze citate nn. 146/1991, 17/1989, 1084 e 1048/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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