Corte costituzionale
Ordinanza n. 380/2006
Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 380/2006
- Data di deposito
- 14 novembre 2006
- Data di decisione
- 6 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:380
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30778
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo. Infatti, premesso che è certa la persistenza della rilevanza della questione pur dopo l'abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, posto che la stessa continua ad applicarsi ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di abrogazione (art. 14, comma 5, L. n. 431/98), il giudice rimettente ha chiesto alla Corte una pronuncia additiva in una materia - individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone - comportante una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata ed in relazione alla quale il legislatore ha esercitato un'ampia discrezionalità. > >- Sull'ammissibilità delle pronunce additive solo quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, v. citate sentenze nn. 308 e 258/1994, n. 298/1993. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone, v. citata sentenza n. 55/2000, ordinanze citate nn. 146/1991, 17/1989, 1084 e 1048/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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