Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/2006
Corte cost., ord. 1° febbraio 2006, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/2006
- Data di deposito
- 1° febbraio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge n. 274 del 8 agosto 1991
- art. 7, comma 1, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 30131
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge n. 274 del 1991 e 7, primo comma, della legge n. 1646 del 1962, sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa »; sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i nipoti ex fratre del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa ». Infatti, alla luce della premessa interpretativa seguita dal rimettente - secondo la quale dette disposizioni detterebbero la disciplina «applicabile ratione temporis » alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, giacché, «ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo trattamento di riversibilità», occorrerebbe, a suo avviso, aver riguardo proprio «alla disciplina vigente alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato» -, è priva di coerenza la scelta di denunciare l'art. 17 della legge n. 274 del 1991, congiuntamente ad altra norma precedentemente in vigore, e, al tempo stesso, negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - il quale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme sostitutive ed esonerative di detto regime e, dunque, anche alle pensioni dei dipendenti pubblici -, laddove entrambe le predette norme risultano essere successive all'evento che lo stesso giudice a quo indica come «fatto generatore dell'invocato trattamento di riversibilità» e cioè la morte del pensionato. - Sull'inammissibilità (manifesta) di questioni prospettate in modo contraddittorio, v. citate ordinanze n. 189/2005 e n. 189/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) e 7, primo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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