Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/2006
Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/2006
- Data di deposito
- 14 novembre 2006
- Data di decisione
- 6 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 5-bis, comma 1, lettera c) numero 2 nel testo integrato, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005
- art. 171, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 213, comma 2, sexies (introdotto), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) n. 285 del 30 aprile 1992
Parametri
Massime
Massima n. 30774
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. > >- Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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