Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2006

Corte cost., ord. 9 novembre 2006, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
24 ottobre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30757

Non sono ammissibili gli interventi del Comitato per la tutela della salute della donna, del Forum delle Associazioni familiari e dell'Associazione "Movimento per la Vita Italiano" nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, promosso dal Tribunale di Cagliari. Invero, la posizione sostanziale fatta valere dai predetti soggetti nel giudizio di costituzionalità non è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio stesso. Dette associazioni, infatti, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto l'effetto che la pronuncia della Corte produce su quest'ultimo non ha alcuna incidenza sulla situazione sostanziale vantata dagli intervenienti. > >- Sull'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di soggetti diversi dalla parte del giudizio principale solo nel caso in cui questi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. sentenze citate nn. 172/06, 345/05 e ordinanza n. 389/04.

Massima n. 30758

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione "nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie". Invero, a prescindere dall'irreversibilità degli effetti del provvedimento richiesto in sede cautelare e dall'adeguatezza di quanto dedotto a conforto dell'asserita inconsistenza del "rischio di inutilizzabilità (dell'embrione) a causa della diagnosi reimpianto", il giudice a quo incorre in un'evidente contraddizione nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (divieto di sottoporre l'embrione prima dell'impianto a diagnosi per l'accertamento di eventuali patologie) che, secondo l'impostazione dell'ordinanza di remissione, sarebbe desumibile anche da altri articoli della stessa legge non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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