Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/2006
Corte cost., ord. 19 ottobre 2006, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/2006
- Data di deposito
- 19 ottobre 2006
- Data di decisione
- 11 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 17, comma 3, modificati, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 2, decreto legislativo n. 283 del 29 maggio 2001
- art. 4, decreto legislativo n. 283 del 29 maggio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30711
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995. - Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996. - Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Merano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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