Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2006

Corte cost., ord. 27 luglio 2006, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/2006
Data di deposito
27 luglio 2006
Data di decisione
18 luglio 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:318

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, n. 3,, periodi quarto e quinto, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1969
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 26 del 1° settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 30661

Nel giudizio di legittimità in via incidentale, va dichiarata, per carenza di legittimazione, l'inammissibilità dell'intervento di un soggetto parte in un giudizio diverso da quello a quo .

Massima n. 30662

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione siciliana n. 14/1969, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui «dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi "con popolazione legale meno numerosa" e passando via via agli altri in ordine crescente di popolazione». Infatti, l'esigenza di «salvaguardare la rappresentanza territoriale» nell'attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio; conseguentemente, la soluzione prescelta dal legislatore regionale con la norma impugnata non può ritenersi irragionevole, così come deve escludersi - in ragione della non comparabilità dei quozienti ottenuti in diversi collegi - che, essa violi il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost., per l'accesso alle cariche elettive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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