Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/2006
Corte cost., ord. 27 luglio 2006, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/2006
- Data di deposito
- 27 luglio 2006
- Data di decisione
- 18 luglio 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 2, n. 3,, periodi quarto e quinto, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1969
- art. 14, legge della Regione siciliana n. 26 del 1° settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 30661
Nel giudizio di legittimità in via incidentale, va dichiarata, per carenza di legittimazione, l'inammissibilità dell'intervento di un soggetto parte in un giudizio diverso da quello a quo .
Massima n. 30662
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione siciliana n. 14/1969, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui «dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi "con popolazione legale meno numerosa" e passando via via agli altri in ordine crescente di popolazione». Infatti, l'esigenza di «salvaguardare la rappresentanza territoriale» nell'attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio; conseguentemente, la soluzione prescelta dal legislatore regionale con la norma impugnata non può ritenersi irragionevole, così come deve escludersi - in ragione della non comparabilità dei quozienti ottenuti in diversi collegi - che, essa violi il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost., per l'accesso alle cariche elettive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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