Corte costituzionale
Ordinanza n. 307/2006
Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 307/2006
- Data di deposito
- 20 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 201, comma 1, -bis, lett. e), decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 201, comma 1, -bis, lett. f), decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 314 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30639
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 201, comma 1- bis , lettere e) e f) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, per le violazioni del codice della strada rilevate mediante strumenti elettronici (autovelox), esonerano l'Amministrazione dall'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione; obbligo normalmente imposto dall'art. 200 del medesimo codice della strada nelle ipotesi in cui la cui la violazione è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche. L'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra, infatti, di per sé una violazione del diritto di difesa, né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti condiziona la tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza-ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione; né sussiste la denunciata irragionevole disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demanderebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, in quanto l'uso delle apparecchiature suddette non è rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati dal legislatore sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , sicchè le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada. > >- Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citata ordinanza n. 218/2005, sentenza n. 255/1994 e ordinanza n. 504/1987. > >- In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002. > >- Per l'affermazione secondo cui le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, v. citata ordinanza n. 150/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Rieti con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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