Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2006
Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2006
- Data di deposito
- 20 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001
- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30637
Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni. > >- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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