Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/2006

Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
299/2006
Data di deposito
20 luglio 2006
Data di decisione
5 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge della Regione siciliana n. 73 del 5 maggio 1979
  • art. 2, comma 2, legge della Regione siciliana n. 114 del 28 maggio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 30629

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana n. 73 del 1979 e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana n. 114 del 1979, censurata, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, nella parte in cui, nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici, previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299. Il rimettente, infatti, prospettando una varietà di rimedi per ricondurre a legittimità costituzionale la normativa censurata, non chiede una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente obbligato; inoltre, esso pone in essere un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata, dovendosi comunque affermare che, dinanzi alla possibilità di diverse interpretazioni, è da preferire quella coerente con i precetti costituzionali. > >- Nei casi di impossibilità di pronunce additive a contenuto costituzionalmente obbligato, v. citate ordinanze n. 210 e 185/2006. > >- Questioni finalizzate ad un avallo interpretativo della Corte, v. citate ordinanze n. 155/2003 e n. 367/2001. > >- Necessaria preferenza di una interpretazione coerente con i precetti costituzionali, v. citate sentenze n. 65/1999 e n. 356/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114 (Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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