Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/2006
Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/2006
- Data di deposito
- 20 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000
- art. 39, comma 2, legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30628
E' manifestamente inammissibile, per carente rappresentazione della fattispecie e per indebita richiesta di pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, censurato in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiamo maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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