Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/2006
Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, -septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 204-bis, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204-bis, comma 8, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 30620
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.
Massima n. 30621
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, commi 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbe, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, e imponendo, in particolare, al non abbiente che intende ottenere la rateizzazione della sanzione di proporre ricorso al giudice di pace, assumendone i rischi conseguenti in termini di costi e di aumento della sanzione, per il caso di rigetto dell'opposizione. L'individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve escludersi nel caso di specie, e l'ordinamento contempla diversi rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravi economici, quali il patrocinio a spese dello Stato ovvero l'istituto della compensazione delle spese di lite per "giusti motivi"; inoltre deve escludersi che sia irragionevole la disposizione di cui all'art. 204- bis , comma 8, d.lgs. cit., per il fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", posto che un intervento siffatto non è ammesso neppure nell'ipotesi di estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta. > >- Sulla non censurabilità della discrezionalità nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni se non esercitata in modo distorto o arbitrario, v. ordinanze nn. 169 e 45/2006. > >- Per l'affermazione secondo cui non può tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di una disposizione che consente al giudice di pace un intervento modificativo della sanzione accessoria, v. ordinanza n. 247/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze