Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2006

Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:292

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30620

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.

Massima n. 30621

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, commi 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbe, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, e imponendo, in particolare, al non abbiente che intende ottenere la rateizzazione della sanzione di proporre ricorso al giudice di pace, assumendone i rischi conseguenti in termini di costi e di aumento della sanzione, per il caso di rigetto dell'opposizione. L'individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve escludersi nel caso di specie, e l'ordinamento contempla diversi rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravi economici, quali il patrocinio a spese dello Stato ovvero l'istituto della compensazione delle spese di lite per "giusti motivi"; inoltre deve escludersi che sia irragionevole la disposizione di cui all'art. 204- bis , comma 8, d.lgs. cit., per il fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", posto che un intervento siffatto non è ammesso neppure nell'ipotesi di estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta. > >- Sulla non censurabilità della discrezionalità nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni se non esercitata in modo distorto o arbitrario, v. ordinanze nn. 169 e 45/2006. > >- Per l'affermazione secondo cui non può tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di una disposizione che consente al giudice di pace un intervento modificativo della sanzione accessoria, v. ordinanza n. 247/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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