Corte costituzionale
Ordinanza n. 288/2006
Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 288/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto-legge n. 138 del 8 luglio 2002
- legge n. 178 del 8 agosto 2002
- art. 1, comma 25, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 26, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 27, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 28, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 29, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30614
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e dell'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 alla luce del sopravvenuto mutamento normativo. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, in attuazione delle delega conferita dall'art. 1 della legge n. 308 del 2004, reca una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d.lgs. n. 22 del 1997, con espressa abrogazione della norma censurata di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, introducendo, nel contempo, una nuova definizione del concetto di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche", riconducendo in tale nozione anche "i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero", solo a condizione che quest'ultimo sia "completo"[art. 183, comma 1, lett. u)], sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle sollevate questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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