Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2006

Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto-legge n. 138 del 8 luglio 2002
  • legge n. 178 del 8 agosto 2002
  • art. 1, comma 25, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
  • art. 1, comma 26, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
  • art. 1, comma 27, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
  • art. 1, comma 28, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
  • art. 1, comma 29, legge n. 308 del 15 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30614

Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e dell'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 alla luce del sopravvenuto mutamento normativo. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, in attuazione delle delega conferita dall'art. 1 della legge n. 308 del 2004, reca una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d.lgs. n. 22 del 1997, con espressa abrogazione della norma censurata di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, introducendo, nel contempo, una nuova definizione del concetto di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche", riconducendo in tale nozione anche "i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero", solo a condizione che quest'ultimo sia "completo"[art. 183, comma 1, lett. u)], sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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