Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/2006

Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
27/2006
Data di deposito
27 gennaio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
  • art. 122, codice di procedura civile
  • art. 4, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
  • art. 8, comma 1, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
  • art. 8, comma 3, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
  • art. 8, comma 4, in combinato disposto, legge n. 38 del 23 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30107

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 della legge 23 febbraio 2001 n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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