Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/2006
Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/2006
- Data di deposito
- 27 gennaio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
- art. 122, codice di procedura civile
- art. 4, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
- art. 8, comma 1, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
- art. 8, comma 3, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
- art. 8, comma 4, in combinato disposto, legge n. 38 del 23 febbraio 2001
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 30107
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 della legge 23 febbraio 2001 n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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