Corte costituzionale
Ordinanza n. 236/2006
Corte cost., ord. 16 giugno 2006, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 236/2006
- Data di deposito
- 16 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 6, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 30504
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. > >- Sentenza citata n. 280/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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