Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/2006
Corte cost., ord. 13 giugno 2006, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/2006
- Data di deposito
- 13 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, lett. d) - (disegno di legge n. 771-774), delibera legislativa Regione Siciliana del 10 novembre 2005
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- direttiva CEE n. 50 del 18 giugno 1992
- direttiva CEE n. 18 del 31 marzo 2004
- art. 7, decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995
- art. 9, decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995
- art. 17, comma 10, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 17, comma 11, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
Massime
Massima n. 30481
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b) , della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti", censurato, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in quanto, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori». Successivamente all'impugnazione, infatti, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. > >- Per l'affermazione che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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