Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2006

Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
23/2006
Data di deposito
27 gennaio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30102

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415- bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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