Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/2006
Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/2006
- Data di deposito
- 27 gennaio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:23
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30102
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415- bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze