Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/2006
Corte cost., ord. 11 maggio 2006, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/2006
- Data di deposito
- 11 maggio 2006
- Data di decisione
- 3 maggio 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:192
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30402
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 censurato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale. L'estensione della temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono» al rispettivo marito convivente, di cui alla sentenza n. 376 del 2000, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto, sicché deve escludersi la irragionevolezza della diversa disciplina dettata dal legislatore, mentre le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri. > >- Sulla configurazione del divieto posto dall'art. 19, comma 2, lettera d) , del d.lgs. n. 286 del 1998 come temporanea sospensione del potere di espulsione o di respingimento, v. la citata sentenza n. 376/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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