Corte costituzionale
Ordinanza n. 188/2006
Corte cost., ord. 5 maggio 2006, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 188/2006
- Data di deposito
- 5 maggio 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 196, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 196, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 196, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 196, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 201, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204-bis, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 30393
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui estendono ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Premesso che, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità del proprietario di un veicolo - ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada - per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, deve escludersi che l'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice, violi il preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», in quanto tale ultima disposizione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e l'autore della violazione. > >- Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo o degli altri soggetto di cui all'art. 196 del codice della strada, v. la citata sentenza n. 27/2005 e l'ordinanza n. 319/2002.
Massima n. 30394
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono - «in caso di violazione non contestata immediatamente» al responsabile di un'infrazione stradale - la notificazione del relativo verbale «ai soggetti di cui all'art. 196». La questione risulta infatti sollevata sulla base di un presupposto - quello secondo cui il soggetto indicato quale autore dell'infrazione stradale, all'esito della comunicazione dei suoi dati personali e della patente, fatta pervenire all'autorità da taluno dei soggetti coobbligati in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, sarebbe di fatto privo di tutela giuridica - erroneo, giacché il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione del codice della strada, è legittimato a proporre ricorso al Giudice di pace, ex art. 204- bis del codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, seppur «al solo e specifico scopo» di escludere che tale atto possa fungere da titolo o per irrogargli «la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida» ovvero «per una eventuale azione di regresso» esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria. > >- Sulla possibilità che il conducente del quale siano comunicati i dati possa proporre opposizione, v. la citata sentenza n. 471/2005.
Massima n. 30395
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del medesimo codice. La questione, infatti, è sollevata sulla base di un presupposto - l'ipotizzata violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla possibilità che l'opposizione prevista dalla disposizione impugnata sia proposta anche da una «persona giuridica» - che risulta smentito dalla stessa ordinanza di rimessione, dalla quale emerge che l'opposizione è stata proposta dal legale rappresentante di una società, quale autore materiale dell'infrazione, sicché difetta la rilevanza nel giudizio a quo .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento all'art. 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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