Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/2006

Corte cost., ord. 5 maggio 2006, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
186/2006
Data di deposito
5 maggio 2006
Data di decisione
20 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 355 del 28 settembre 2001
  • legge n. 417 del 27 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30391

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo, a favore dei soggetti con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre 2001 e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di opzione successivamente a tale data. La questione - sollevata con ordinanza che presenta elementi di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, a causa della mancata indicazione nel dispositivo dell'art. 77 Cost., laddove in motivazione viene individuata l'adozione del decreto-legge quale concausa della irragionevolezza della disciplina denunciata - muove da un'erronea valutazione del quadro normativo, dal momento che, con la disposizione censurata, il legislatore si è fatto carico di salvare le opzioni già esercitate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, con ciò escludendo la possibilità di lesione di diritti acquisiti, e si risolve nella denuncia di meri inconvenienti di fatto, per ovviare ai quali viene invocata una sentenza manipolativa che fissi un termine per avvalersi dell'opzione, implicante esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte costituzionale, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la fissazione di un termine.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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