Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/2006
Corte cost., ord. 5 maggio 2006, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/2006
- Data di deposito
- 5 maggio 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 355 del 28 settembre 2001
- legge n. 417 del 27 novembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30391
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo, a favore dei soggetti con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre 2001 e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di opzione successivamente a tale data. La questione - sollevata con ordinanza che presenta elementi di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, a causa della mancata indicazione nel dispositivo dell'art. 77 Cost., laddove in motivazione viene individuata l'adozione del decreto-legge quale concausa della irragionevolezza della disciplina denunciata - muove da un'erronea valutazione del quadro normativo, dal momento che, con la disposizione censurata, il legislatore si è fatto carico di salvare le opzioni già esercitate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, con ciò escludendo la possibilità di lesione di diritti acquisiti, e si risolve nella denuncia di meri inconvenienti di fatto, per ovviare ai quali viene invocata una sentenza manipolativa che fissi un termine per avvalersi dell'opzione, implicante esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte costituzionale, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la fissazione di un termine.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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