Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2006

Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
  • art. 2, comma 4, legge n. 428 del 7 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 30355

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, "laddove con il termine "rate di pensione e [...] differenze arretrate [...] dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" si accomunano "di fatto", relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza "retributiva", sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati "indennizzatori". Le premesse interpretative da cui muove il giudice a quo , infatti, risultano erronee ed in conferenti, poiché non vi è, in primo luogo, alcuna omogeneità tra la disciplina invocata quale tertium comparationis degli artt. 934 e ss. del codice civile e la disciplina recata dalla norma denunciata, né appare pertinente l'accostamento operato dal rimettente tra la prescrizione quinquennale del risarcimento del danno da fatto illecito e quella prevista dalla disposizione censurata in relazione ai ratei di pensione; in secondo luogo, il prescelto tertium comparationis viene assunto in base ad una interpretazione isolata del giudice di legittimità; mentre, l'orientamento ormai consolidato, ha affermato che l'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, cod. civ. Infine, non va sottaciuto, l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce". > >- Sentenze citate nn. 70/1999, 431/1996, 126/1991, 387/1989 e n. 151/1981. > >- In tema di discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. ordinanza citata n. 153/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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