Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2006

Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:159

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30347

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. E' condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo , è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua , la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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