Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
  • legge n. 168 del 1° agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30335

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, lettera s) , della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'ordinanza di rimessione non contiene infatti alcuna descrizione dell'infrazione oggetto del verbale di contravvenzione opposto, né indica la norma violata dal conducente dell'autoveicolo, il che non consente di verificare se la questione sia o meno rilevante nel giudizio a quo .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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