Corte costituzionale
Ordinanza n. 151/2006
Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 151/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
- legge n. 168 del 1° agosto 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30335
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, lettera s) , della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'ordinanza di rimessione non contiene infatti alcuna descrizione dell'infrazione oggetto del verbale di contravvenzione opposto, né indica la norma violata dal conducente dell'autoveicolo, il che non consente di verificare se la questione sia o meno rilevante nel giudizio a quo .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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