Corte costituzionale
Ordinanza n. 149/2006
Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 149/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 1, lett. q), decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30332
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q) , del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il giudice rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità, oltre a presentare lacune motivazionali che impediscono il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio a quo , della norma denunciata, poiché non ha proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, richiesto necessariamente dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, non fornisce una motivazione sulla non manifesta infondatezza, omettendo di chiarire le ragioni per cui l'obbligo del legislatore di indicare il giudice competente del fermo sarebbe riconducibile all'art. 24 Cost.; mentre l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo , poiché essa verrebbe pronunciata con riferimento ad una circostanza estranea al thema decidendum del giudizio stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Menfi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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