Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
149/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30332

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q) , del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il giudice rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità, oltre a presentare lacune motivazionali che impediscono il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio a quo , della norma denunciata, poiché non ha proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, richiesto necessariamente dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, non fornisce una motivazione sulla non manifesta infondatezza, omettendo di chiarire le ragioni per cui l'obbligo del legislatore di indicare il giudice competente del fermo sarebbe riconducibile all'art. 24 Cost.; mentre l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo , poiché essa verrebbe pronunciata con riferimento ad una circostanza estranea al thema decidendum del giudizio stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Menfi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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