Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
148/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, -bis, decreto-legge n. 347 del 18 settembre 2001
  • legge n. 405 del 16 novembre 2001
  • art. 1, comma 7, e annessa tabella A, in combinato disposto, legge della Regione Marche n. 35 del 19 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30329

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3- bis , del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui - limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 - autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo. Le ordinanze di rimessione, infatti, sono carenti di motivazione in ordine alla rilevanza, posto che la norma censurata consente il superamento del limite massimo dell'aliquota dell'addizionale regionale solo per l'anno 2002 e, dunque, non è applicabile ratione temporis nei giudizi principali.

Massima n. 30330

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3- bis , del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui - limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 - autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo. Il richiamo, infatti, al parametro di cui all'art. 119, secondo comma, Cost. risulta inconferente, poiché esso è relativo al coordinamento dei tributi "propri" della Regione, mentre l'addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è tributo statale, rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non tributo "proprio" della Regione.

Massima n. 30331

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzionale, del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e della tabella A annessa a tale legge. Il rimettente, infatti, non prospetta profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2006. Con tale sentenza la Corte ha precisato: a) che la norma statale, istitutiva dell'addizionale, nell'impiegare il termine "aliquota" al singolare per individuare gli aumenti dell'addizionale medesima, non impedisce che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività, che è principio informatore dell'intero sistema tributario; b) che la progressività dell'aliquota dell'addizionale regionale non viola l'art. 3 Cost, perché la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti costituisce la necessaria conseguenza non già della progressività dell'aliquota, ma dell'esercizio del potere delle Regioni di prevedere aliquote tra loro diverse; c) che l'aumento dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione Marche in misura identica a quella vigente per il 2002, è legittimato dall'art. 3, comma 1, lettera a) , della legge n. 289 del 2002, il quale ha stabilito la sospensione dei soli aumenti di tali addizionali "deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002", mantenendo così per gli anni successivi il medesimo livello delle addizionali. > >- Precedente specifico sentenza n. 2/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe iscritte ai numeri 448 e 449 del registro del 2005;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al numero 447 del registro del 2005;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e della tabella A annessa a tale legge, sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con le tre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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