Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2006
Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:144
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30323
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, così determinando, secondo il rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo. Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è evidente riflesso della diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge attribuisce a ricorrente e resistente. Non sussiste neppure violazione dell'art. 111 Cost., dal momento che la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo, se la legge lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad un'irreversibile dichiarazione di contumacia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 22 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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