Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:143

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30321

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, nel caso di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, il giudice, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente ritiene che, dalla lettera della norma impugnata, che parla testualmente di "sentenza di non luogo a procedere", debba necessariamente desumersi che la declaratoria di improcedibilità sia limitata ai soli procedimenti che contemplano l'udienza preliminare, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.: così facendo, però, il giudice a quo omette di verificare la praticabilità di una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, in forza della quale la norma impugnata deve ritenersi applicabile, in via estensiva, anche nei procedimenti in cui detta udienza non sia prevista, così come, del resto, ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità e così come desumibile dalla voluntas legis , avuto riguardo agli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore.

Massima n. 30322

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento all'art. 24 Cost. La declaratoria di improcedibilità per avvenuta espulsione, infatti, è un "beneficio" per l'imputato, stante la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato: pertanto, è del tutto priva di fondamento la pretesa del rimettente di vedere rimosso, sic et simpliciter ed in termini generali, tale beneficio in nome di un ipotetico ed astratto interesse dell'imputato ad affrontare il processo per conseguire il proscioglimento nel merito, interesse che l'imputato potrebbe non avere e che il giudice a quo non deduce essere stato evocato nel caso concreto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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