Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2006
Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 512, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 30268
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 512 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma non consente di dare lettura, in dibattimento, delle dichiarazioni già rese al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto la veste di "testimone assistito" ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., e delle quali sia sopravvenuta l'impossibilità di ripetizione. La questione è, infatti, sollevata sulla base di un presupposto interpretativo, la irrilevanza della pregressa qualità già rivestita dal dichiarante e la conseguente inapplicabilità dell'art. 513 c.p.p., erroneo, atteso che nella specie l'audizione del teste non ha mai potuto aver luogo per la sopravvenienza della morte, sicché la "qualifica" del dichiarante, proprio perché funzionale alla dichiarazione dibattimentale, è meramente ipotetica prima dell'audizione, essendo possibile valutare solo all'atto della dichiarazione la concreta veste formale rivestita dal soggetto, così da determinare le concrete modalità di svolgimento della prova dichiarativa e la serie degli eventuali e connessi adempimenti formali. Pertanto, poiché al momento in cui le dichiarazioni sono state rese il soggetto dichiarante era coimputato nel medesimo procedimento, la questione ben può trovare soluzione nell'ambito dell'art. 513 c.p.p., non potendo alla evidenziata condizione storica e processuale del dichiarante, in tale momento, creare ostacolo una diversa qualità dichiarativa meramente eventuale e mai effettivamente acquisita, atteso che si controverte della utilizzabilità, mediante lettura, di quelle dichiarazioni, e che l'evocazione dell'art. 512 c.p.p. - riferendosi ad un dichiarato di sicura matrice testimoniale - risulta del tutto inconferente nella specie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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