Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, comma 1, regio decreto n. 1775 del 11 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 30250
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede l'automatica efficacia esecutiva delle sentenze rese in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche. La norma impugnata, infatti presenta spiccati caratteri di specialità rispetto alle vigenti norme del codice di rito, delle quali può farsi applicazione nel processo davanti ai Tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche solo nei limiti indicati nel testo unico del 1933, il quale delinea un sistema caratterizzato dall'intreccio di interessi di varia natura, pubblici e privati, che non consente di operare integrazioni, attingendo alle corrispondenti norme del codice di rito, al di fuori dei casi in cui il rinvio a queste ultime sia espressamente disposto, dal momento che ogni ulteriore intervento sistematico resta riservato alla discrezionalità del legislatore, da esercitarsi nei limiti della ragionevolezza. D'altro canto la giurisprudenza costituzionale ha già avuto occasione di escludere l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali tra diversi tipi di giudizio, ben potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante, per l'appunto, dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio. > >- Sentenze citate n. 251/1989, n. 82/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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