Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Parametri
Massime
Massima n. 30249
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente: "il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa". La Corte ha, infatti, riconosciuto la piena natura legislativa della norma censurata ed ha affermato che la forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del "giusto processo" ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa. > >- Sentenza citata n. 441/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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