Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2005
Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2005
- Data di deposito
- 29 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29208
Va riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il medesimo ricorso.
Massima n. 29209
Va disattesa la censura di inammissibilità del ricorso in via principale con il quale è stato impugnato, fra gli altri, l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, là dove stabilisce in modo specifico e preciso che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate. Infatti dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio risulta l'indicazione dei parametri costituzionali che giustificherebbe la pronuncia di incostituzionalità richiesta.
Massima n. 29210
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata sia in riferimento all’art. 117 che all’art. 97 Cost. In relazione al primo parametro, infatti, la norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. In relazione al secondo parametro, poi, l’espunzione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (v. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000) e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, in quanto il controllo da quest’ultima esercitato, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni. - In materia di trasmissione di informazioni relative ad incassi e pagamenti, v. citata sentenza n. 36/2004. - Sulla riconosciuta legittimità costituzionale del controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti, v. citate sentenze nn. 470/97, 335 e 29/95.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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