Corte costituzionale

Sentenza n. 471/2005

Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
471/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:471

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30051

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del detto stesso d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003. Tali norme sono denunciate nella parte in cui consentirebbero «il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria», nella peculiare ipotesi in cui, avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta (ex art. 202 cod. strada), e non invece l'autore dell'infrazione, sia però quest'ultimo ad adire le vie giudiziali per ottenere, a norma dell'art. 204-bis dello stesso codice, l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e, conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida) “accessorie” a quella pecuniaria. Alla luce di un’ interpretazione sistematica delle disposizioni impugnate, infatti, è possibile superare il dubbio di legittimità costituzionale sollevato, escludendo, in particolare, che il diritto di agire in giudizio dell'autore materiale dell'infrazione stradale possa ritenersi «palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido», come ipotizzato invece dal giudice rimettente. Posto che al sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, è intimamente riconnessa la generale previsione del rimedio dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa – soggetti a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, in base alla sent. n. 27 del 2005 – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta, la quale, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, presentandosi così come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria: contestazione preclusa invece per la sanzione pecuniaria per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido. Una siffatta iniziativa del contravventore non è propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis cod. strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, allo specifico scopo di escludere che esso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso. - La scelta fra il pagamento della sanzione in misura ridotta e l’impugnazione del verbale è il risultato di una libera determinazione dell’interessato: sentenza n. 468/2005. - Sull’infondatezza della questione di legittimità costituzionale in forza di un’interpretazione sistematica della disposizione impugnata, v. sentenza n. 283/2005. - Il rimedio giurisdizionale dell’opposizione previsto dalla legge n. 689 del 1981 è intimamente riconnesso al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cfr. sentenza n. 31/1996. - Sulla sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida a carico del coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria, v. sentenza n. 27/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Varazze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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