Corte costituzionale

Sentenza n. 468/2005

Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
468/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:468

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30045

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. La norma in questione, infatti, è già stata dichiarata incostituzionale con sent. 114 del 2004, nella quale si è osservato che, alla luce del principio secondo cui tutti – indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali - possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, deve ritenersi che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis finisca con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 Cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita. - V., citata, sent. n. 114 del 2004.

Massima n. 30046

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall’art. 4, comma 1-septies, del menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove stabiliscono che la contestazione si intende definita con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e che il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace solo in quanto non sia stato effettuato il suddetto pagamento. Non sussiste, infatti, violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il beneficio è riconosciuto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi: proprio in ragione delle finalità deflattive dell’istituto, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la scelta tra il pagare in misura ridotta e l’impugnare, invece, il verbale, è il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti poichè, laddove opti per l’esercizio del diritto di azione, non è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione, in quanto il Giudice di pace, nella sua discrezionalità, ha la possibilità di determinarne l’importo anche nel minimo previsto, e cioè in misura corrispondente a quella ridotta. - Sulla possibilità per il Giudice di pace di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto v., citate, ord. n. 350 e 67 del 1994. - Sulle finalità deflattive dell’istituto del pagamento in misura ridotta v., citata, ord. n. 350 del 1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, questione sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Trani, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli rispettivamente introdotti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal medesimo Giudice di pace, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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