Corte costituzionale

Sentenza n. 467/2005

Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2003
  • art. 4, legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30042

Deve essere disattesa la censura di inammissibilità del ricorso in via principale sollevata dalla difesa della Regione Campania per contraddittoria e perplessa individuazione del parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che indica sia il secondo che il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, pur trattandosi della medesima materia (tutela della salute): infatti, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 Cost., sia che si faccia valere un rapporto gradato fra i due presunti vizi, sia che si sostenga la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa. - V., citata, sentenza n. 162/2004.

Massima n. 30043

Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, là dove riconosce l’assistenza sanitaria mediante l’erogazione di prodotti dietetici solo ai portatori di particolari stati morbosi e non prevede l’erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive, così disciplinando una prestazione sanitaria in senso riduttivo rispetto al livello essenziale stabilito dalla normativa statale, che riunisce tali prestazioni nel medesimo contesto normativo, in particolare il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001. Infatti, l’erogazione gratuita di prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosi tassativamente individuati e l’erogazione gratuita di sostituti del latte materno ai figli di madri sieropositive si propongono finalità differenti, correlate alle diverse qualità dei destinatari: una finalità di assistenza sanitaria curativa per coloro che risultano già affetti da malattie che richiedono un’alimentazione specifica ed una finalità di prevenzione per i lattanti che debbono essere preservati dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. Poste queste diversità, viene in evidenza come una legge regionale destinata alla tutela di soggetti affetti da malattie particolari non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi posti a presupposto della tutela e l’introduzione in questo contesto di prodotti alimentari destinati ai lattanti si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori di quelle patologie già individuate dalla normativa statale. A ciò si aggiunga che la mancata previsione dell’erogazione di sostituti del latte non ha effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, che rimane garantita dalla normativa statale, in cui è previsto che l’esistenza della condizione di figlio di madre sieropositiva venga accertata e certificata da specialista del Servizio sanitario nazionale.

Massima n. 30044

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione previsto dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione, là dove pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi con l’alimentazione, dal momento che, poiché le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili: sarebbe paradossale che la somministrazione di pasti differenziati ai soggetti portatori di patologie riconosciute dalla legge come presupposti per il godimento del diritto avvenisse solo nelle strutture dipendenti dalla Regione, con un immotivato e irragionevole sacrificio del diritto alla salute di chi, per avventura, dovesse servirsi di mense statali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari – Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione osservatorio regionale) promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze