Corte costituzionale
Sentenza n. 466/2005
Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 466/2005
- Data di deposito
- 28 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:466
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 13, -bis, secondo periodo, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30040
Le modifiche, successive all’ordinanza di rimessione, delle norme penali oggetto del giudizio di costituzionalità, che comportino un’aggravamento della posizione dell’imputato – in via immediata per effetto dell’aggravamento della pena (nella specie, della stessa norma incriminatrice denunciata), ed in via mediata in conseguenza delle modifiche del quadro normativo di riferimento -, non essendo applicabili, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., al processo 'a quo', non impongono la restituzione degli atti al giudice remittente.
Massima n. 30041
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( e nel testo vigente prima delle modifiche recate all’art. 13 del t.u. dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271), che punisce a titolo di delitto, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il reato di cui al precedente comma 13 – il quale punisce invece a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera lo straniero che, espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno -, faccia reingresso nel territorio nazionale. Attribuendo, infatti, alla mera circostanza dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di trasformare in delitto un comportamento altrimenti costituente reato contravvenzionale, la disposione censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce, sicché non possono farsi derivare conseguenze pregiudizievoli per il denunciato soltanto dalla denuncia, comportando questa solo l'obbligo degli organi competenti di verificare se e quali dei fatti esposti corrispondano alla realtà e se rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia di accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale. - La denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce: v. sentenze n. 78/2005, nonché sentenza n. 173/1997. - Illegittimità costituzionale del giudizio di convalida come regolato dall’art. 13, comma 5.bis del t.u. sull’immigrazione: sentenza n. 222/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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