Corte costituzionale

Sentenza n. 465/2005

Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 465

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
465/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:465

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 13 maggio 2004
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Marche n. 10 del 13 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30039

Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10: la norma, infatti, nel prevedere che il personale dipendente della Regione inquadrato ai sensi dell’art. 20, comma 11, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 e in possesso di determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della legge della regione Marche 1 giugno 1980, n. 47 ed essere automaticamente inserito nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento, determina un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, ponendosi, così, in evidente contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso, senza che sussistano peculiari situazioni che giustifichino la deroga. Non può, infatti, dirsi che le norme censurate si giustifichino in base ad eccezionali esigenze di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, dal momento che esse si riferiscono anche al personale in quiescenza, in relazione al quale non è, evidentemente, invocabile detta esigenza, nonché al personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l’amministrazione regionale. - Sulla necessità del pubblico concorso v., citata, sent. n. 159 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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