Corte costituzionale
Sentenza n. 465/2005
Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 465/2005
- Data di deposito
- 28 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:465
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 13 maggio 2004
- art. 4, comma 3, legge della Regione Marche n. 10 del 13 maggio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30039
Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10: la norma, infatti, nel prevedere che il personale dipendente della Regione inquadrato ai sensi dell’art. 20, comma 11, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 e in possesso di determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della legge della regione Marche 1 giugno 1980, n. 47 ed essere automaticamente inserito nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento, determina un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, ponendosi, così, in evidente contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso, senza che sussistano peculiari situazioni che giustifichino la deroga. Non può, infatti, dirsi che le norme censurate si giustifichino in base ad eccezionali esigenze di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, dal momento che esse si riferiscono anche al personale in quiescenza, in relazione al quale non è, evidentemente, invocabile detta esigenza, nonché al personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l’amministrazione regionale. - Sulla necessità del pubblico concorso v., citata, sent. n. 159 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze