Corte costituzionale

Sentenza n. 462/2005

Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 462

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
462/2005
Data di deposito
23 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:462

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Lazio n. 2 del 27 febbraio 2004
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Lazio n. 2 del 27 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30035

E’ inammissibile, per insufficiente motivazione della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, il ricorso con cui è promossa una questione di legittimità costituzionale in via principale deve non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della censura, mentre nella specie il ricorrente si limita a denunciare genericamente il contrasto fra le norme impugnate e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare le ragioni della dedotta incostituzionalità. - Sul punto v., 'ex plurimis', citate, sentt. n. 360 del 2005 e 384 del 1999. - V., citate dal ricorrente, sentt. n. 37 del 2004, n. 311, 297 e 296 del 2003.

Massima n. 30036

E’ inammissibile, per contraddittorietà della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal momento che il ricorrente, da un lato, nel denunciare la violazione dell’evocato parametro costituzionale, afferma la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella materia di disciplina dei termini per l’esercizio del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente pagate, dall’altro, nel denunciare l’omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore regionale, presuppone, invece, la competenza legislativa della Regione, che prima aveva negato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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