Corte costituzionale
Sentenza n. 460/2005
Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 460/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:460
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30033
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui – stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato in altro grado del processo» – non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. Premesso che non esiste un diritto vivente nel senso della inesistenza di un obbligo di astensione, nel giudizio ex art. 18 della legge fallimentare, del magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha dichiarato il fallimento opposto, deve ritenersi che l’obbligo di astensione – la cui violazione è idonea a rendere nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice solo se sia tempestivamente proposta la ricusazione e questa venga erroneamente respinta – presuppone che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente “bifasico”, mentre in realtà esso – per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate – si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo»; e tale connotazione ricorre anche nella fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale assume certamente «valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae», in quanto non soltanto la sentenza dichiarativa di fallimento, ove non opposta, è idonea a passare in giudicato e le condizioni che legittimano il provvedimento sono oggetto di rivalutazione in sede di opposizione, ma la gravità delle conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti dalla dichiarazione di fallimento rende evidente come la “sommarietà” della cognizione camerale vada intesa nel senso non già di “parzialità” o “superficialità”, bensì di “deformalizzazione”. - Sulla nozione di altro grado del processo, v. la citata sentenza n. 387 del 1999. - Sulla diversità, rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ai fini dell’obbligo di astensione, del giudizio di opposizione allo stato passivo, v. le citate sentenze n. 158 del 1970 e n. 94 del 1975, nonché le ordinanze n. 304 del 1998, n. 167 del 2001, n. 75 del 2002; del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare avverso provvedimenti del giudice delegato, v. la citata sentenza n. 363 del 1998; del giudizio promosso dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, v. la citata ordinanza n. 176 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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