Corte costituzionale

Sentenza n. 457/2005

Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 457

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
457/2005
Data di deposito
23 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:457

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 7, legge n. 44 del 23 febbraio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 30029

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, limitatamente alla parola «favorevole». La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale», opera, infatti, l’integrale attribuzione (non al giudice dell'esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. Ciò comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Mediante l'ablazione della parola «favorevole», tuttavia, la norma può essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne è il naturale ed esclusivo titolare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola «favorevole».

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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