Corte costituzionale
Sentenza n. 455/2005
Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 455/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:455
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2005
- art. 11, legge della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30022
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, la materia del contendere – contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale – non può ritenersi cessata in forza del disposto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri loro attribuiti dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali norme e sulla base di quanto dalle medesime stabilito. Tale norma, infatti, anche per la sua natura di “sanatoria”, consente l’applicazione delle sole disposizioni legislative che le Regioni hanno emanato (recte, promulgato) prima dell’entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, cioè prima del 1 gennaio 2004, mentre le norme impugnate sono state promulgate il 4 febbraio 2005 e sono, pertanto, escluse ratione temporis da detta sanatoria. - V., citata dalla difesa erariale, ord. n. 432 del 2004.
Massima n. 30023
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, secondo cui, dopo venti anni dalla loro costruzione, i veicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone ed iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 purchè rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada. Così statuendo, la norma prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla normativa statale, intervenendo, in tal modo, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.). Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito. - V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Massima n. 30024
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, che, non assoggettando alla maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto con massa complessiva fino a sei tonnellate, introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale, così intervenendo su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che, con l’art. 2, comma 1, lettera d-ter del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo. Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito, ma nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.. - V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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