Corte costituzionale

Sentenza n. 455/2005

Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/2005
Data di deposito
23 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2005
  • art. 11, legge della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30022

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, la materia del contendere – contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale – non può ritenersi cessata in forza del disposto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri loro attribuiti dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali norme e sulla base di quanto dalle medesime stabilito. Tale norma, infatti, anche per la sua natura di “sanatoria”, consente l’applicazione delle sole disposizioni legislative che le Regioni hanno emanato (recte, promulgato) prima dell’entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, cioè prima del 1 gennaio 2004, mentre le norme impugnate sono state promulgate il 4 febbraio 2005 e sono, pertanto, escluse ratione temporis da detta sanatoria. - V., citata dalla difesa erariale, ord. n. 432 del 2004.

Massima n. 30023

Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, secondo cui, dopo venti anni dalla loro costruzione, i veicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone ed iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 purchè rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada. Così statuendo, la norma prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla normativa statale, intervenendo, in tal modo, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.). Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito. - V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.

Massima n. 30024

Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, che, non assoggettando alla maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto con massa complessiva fino a sei tonnellate, introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale, così intervenendo su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che, con l’art. 2, comma 1, lettera d-ter del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo. Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito, ma nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.. - V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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