Corte costituzionale

Sentenza n. 441/2005

Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
441/2005
Data di deposito
9 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:441

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907

Parametri

Massime

Massima n. 29997

E’ ammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta avverso un regolamento, qualora ad esso sia riconosciuta una natura sostanzialmente legislativa.

Massima n. 29998

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Infatti, il giudice a quo non chiede alla Corte di risolvere un problema interpretativo, avallando l’una o l’altra tesi in discussione (in tal caso la questione sarebbe inammissibile), ma dopo aver esplorato esaustivamente tutte le possibili soluzioni ermeneutiche della norma censurata, ritiene che nessuna di esse sia idonea a risolvere il problema in modo costituzionalmente corretto. Dal che discende la rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione di costituzionalità sottoposta all’esame della Corte.

Massima n. 29999

La forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l’atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l’articolazione tempestiva dei mezzi di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione, dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente:” il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa”.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 111, secondo comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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