Corte costituzionale
Sentenza n. 441/2005
Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 441/2005
- Data di deposito
- 9 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:441
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Parametri
Massime
Massima n. 29997
E’ ammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta avverso un regolamento, qualora ad esso sia riconosciuta una natura sostanzialmente legislativa.
Massima n. 29998
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Infatti, il giudice a quo non chiede alla Corte di risolvere un problema interpretativo, avallando l’una o l’altra tesi in discussione (in tal caso la questione sarebbe inammissibile), ma dopo aver esplorato esaustivamente tutte le possibili soluzioni ermeneutiche della norma censurata, ritiene che nessuna di esse sia idonea a risolvere il problema in modo costituzionalmente corretto. Dal che discende la rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione di costituzionalità sottoposta all’esame della Corte.
Massima n. 29999
La forma di comunicazione prescelta dalla norma censurata (strumento della comunicazione) appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, nel senso che, al pari della notificazione, costituisce mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost, e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost, ma a condizione che la si integri nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l’atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l’articolazione tempestiva dei mezzi di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione, dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il quale prescrive testualmente:” il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 111, secondo comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze