Corte costituzionale
Sentenza n. 405/2005
Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29924
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, nella parte in cui prevedono la costituzione obbligatoria dei coordinamenti (art. 2); dispongono che tali coordinamenti debbano essere finanziati con il contributo degli iscritti agli Ordini o Collegi (art. 2); attribuiscono ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini o dai Collegi (art. 3) e, infine, prevedono che tali coordinamenti abbiano un ruolo consultivo della Regione (art. 4). La dimensione nazionale dell’interesse pubblico e la sua infrazionabilità che caratterizza la normazione riguardante gli Ordini e i Collegi – finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività - richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscrivervi. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale. - Per la materia “professioni” V. sentt. citate nn. 355 del 2005; 319 del 2005 e 353 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze