Corte costituzionale

Sentenza n. 405/2005

Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/2005
Data di deposito
3 novembre 2005
Data di decisione
24 ottobre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 50 del 28 settembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29924

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, nella parte in cui prevedono la costituzione obbligatoria dei coordinamenti (art. 2); dispongono che tali coordinamenti debbano essere finanziati con il contributo degli iscritti agli Ordini o Collegi (art. 2); attribuiscono ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini o dai Collegi (art. 3) e, infine, prevedono che tali coordinamenti abbiano un ruolo consultivo della Regione (art. 4). La dimensione nazionale dell’interesse pubblico e la sua infrazionabilità che caratterizza la normazione riguardante gli Ordini e i Collegi – finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività - richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscrivervi. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale. - Per la materia “professioni” V. sentt. citate nn. 355 del 2005; 319 del 2005 e 353 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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