Corte costituzionale
Sentenza n. 397/2005
Corte cost., sent. 25 ottobre 2005, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 397/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:397
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, sostituito, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
- art. 1, legge della Regione Molise n. 18 del 31 agosto 2004
- art. 6, comma 2, lettera a) numero 1) sostituito, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
Parametri
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 31, comma 3, (combinato disposto), legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, comma 29, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Massime
Massima n. 29913
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.
Massima n. 29914
Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006. Tale tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, va considerato statale e non “proprio” della Regione, con la conseguenza che la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare. Sul punto, l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 attribuisce alla Regione il compito di determinare l’ammontare del tributo entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo e dispone che, laddove l’importo non sia stabilito entro tale scadenza, venga prorogata la misura vigente. In violazione di tale disposizione, l’art. 1 censurato, pur essendo intervenuto successivamente al 31 luglio 2004, stabilisce che la nuova determinazione del tributo – dallo stesso introdotta – abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006.
Massima n. 29915
E’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico e sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, per effetto dell’accoglimento della questione di legittimità del medesimo art. 6, relativamente alla parte in cui prevede un aumento del suddetto tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006, la censurata norma regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, e a quella data la disposizione invocata come norma interposta non sarà più in vigore, poichè nelle more del giudizio di legittimità costituzionale l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 è stato sostituito dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo e le categorie dei rifiuti di riferimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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