Corte costituzionale

Sentenza n. 397/2005

Corte cost., sent. 25 ottobre 2005, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
397/2005
Data di deposito
25 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, sostituito, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
  • art. 1, legge della Regione Molise n. 18 del 31 agosto 2004
  • art. 6, comma 2, lettera a) numero 1) sostituito, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29913

E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.

Massima n. 29914

Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006. Tale tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, va considerato statale e non “proprio” della Regione, con la conseguenza che la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare. Sul punto, l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 attribuisce alla Regione il compito di determinare l’ammontare del tributo entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo e dispone che, laddove l’importo non sia stabilito entro tale scadenza, venga prorogata la misura vigente. In violazione di tale disposizione, l’art. 1 censurato, pur essendo intervenuto successivamente al 31 luglio 2004, stabilisce che la nuova determinazione del tributo – dallo stesso introdotta – abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006.

Massima n. 29915

E’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico e sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, per effetto dell’accoglimento della questione di legittimità del medesimo art. 6, relativamente alla parte in cui prevede un aumento del suddetto tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006, la censurata norma regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, e a quella data la disposizione invocata come norma interposta non sarà più in vigore, poichè nelle more del giudizio di legittimità costituzionale l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 è stato sostituito dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo e le categorie dei rifiuti di riferimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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