Corte costituzionale

Sentenza n. 386/2005

Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
386/2005
Data di deposito
14 ottobre 2005
Data di decisione
11 ottobre 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:386

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004
  • decreto del Ministro dei trasporti del 15 luglio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29891

Nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, è ammissibile l'intervento spiegato dall'Autorità portuale di Trieste, in quanto, essendo quest’ultima parte nei giudizi pendenti davanti al TAR del Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo. - Sul principio secondo cui il potere di intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione non può essere precluso quando l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo, v. le citate sentenze n. 76 e n. 225/2001, n. 154/2004.

Massima n. 29892

E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, deducendo la lesione delle proprie attribuzioni: a) perché il decreto di nomina si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; b) perché il procedimento, dal quale è scaturito il decreto ministeriale, non è neanche conforme, sotto più profili, a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità; c) perché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, non sarebbe applicabile l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004. Premesso che la circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, purché venga lamentata una menomazione delle attribuzioni autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità, nella specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia, individuando inequivocabilmente la menomazione delle proprie attribuzioni non già nel fatto che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa, deduce una lesione delle proprie attribuzioni derivante dalle modalità di esercizio del potere di nomina, prescritte dalla norma censurata, in via principale, di illegittimità costituzionale, sicché a questa – e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina – è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali, risultando l’atto impugnato meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale. - Sul rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale in via principale e ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti attuativi delle norme impugnate, v. le citate sentenze n. 206/1975, n. 245/1985, n. 472/1995. - Sulle questioni inerenti la disciplina legislativa della nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, v. la citata sentenza n. 378/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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