Corte costituzionale
Sentenza n. 386/2005
Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 386/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:386
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004
- decreto del Ministro dei trasporti del 15 luglio 2004
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 29891
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, è ammissibile l'intervento spiegato dall'Autorità portuale di Trieste, in quanto, essendo quest’ultima parte nei giudizi pendenti davanti al TAR del Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo. - Sul principio secondo cui il potere di intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione non può essere precluso quando l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo, v. le citate sentenze n. 76 e n. 225/2001, n. 154/2004.
Massima n. 29892
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, deducendo la lesione delle proprie attribuzioni: a) perché il decreto di nomina si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; b) perché il procedimento, dal quale è scaturito il decreto ministeriale, non è neanche conforme, sotto più profili, a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità; c) perché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, non sarebbe applicabile l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004. Premesso che la circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, purché venga lamentata una menomazione delle attribuzioni autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità, nella specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia, individuando inequivocabilmente la menomazione delle proprie attribuzioni non già nel fatto che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa, deduce una lesione delle proprie attribuzioni derivante dalle modalità di esercizio del potere di nomina, prescritte dalla norma censurata, in via principale, di illegittimità costituzionale, sicché a questa – e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina – è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali, risultando l’atto impugnato meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale. - Sul rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale in via principale e ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti attuativi delle norme impugnate, v. le citate sentenze n. 206/1975, n. 245/1985, n. 472/1995. - Sulle questioni inerenti la disciplina legislativa della nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, v. la citata sentenza n. 378/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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