Corte costituzionale
Sentenza n. 379/2005
Corte cost., sent. 7 ottobre 2005, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/2005
- Data di deposito
- 7 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:379
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29802
L’antinomia esistente nell’art. 567, commi secondo e quarto, cod. proc. civ. - che, da un lato prevede la necessità, a pena di estinzione, della produzione di una documentazione comprensiva di mappe censuarie e certificato di destinazione urbanistica e, dall’altro, della sufficienza, per evitare l’estinzione, di una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica - può essere ricomposta valutando se l’estinzione dichiarabile d’ufficio possa ragionevolmente essere disposta solo se dalla omessa produzione di documenti discendesse la impossibilità per la procedura esecutiva di svolgersi. Evenienza questa che va esclusa, nella fattispecie, dato che né l’estratto delle mappe censuarie, la cui funzione consiste nella individuazione della dislocazione del bene sul territorio, né il certificato di destinazione urbanistica, data la sua “intrinseca” precarietà, sono, in questo stadio della procedura esecutiva, indispensabili, con la conseguenza che non può essere estesa ad una ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all’opera del notaio) quanto previsto per l’altra ipotesi di creditore che non si avvalga dell’opera del notaio, laddove anche tale ultima ipotesi può essere interpretata nel senso che va esclusa la dichiarabilità dell’estinzione per la mancata produzione dell’estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 567, secondo comma, nella parte in cui irragionevolmente statuisce che anche il certificato di destinazione urbanistica e le mappe censuarie sono sostituiti dal certificato notarile e, quarto comma, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo esecutivo “qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa”, in tal modo escludendo l’estinzione nell’ipotesi di tempestivo deposito del certificato notarile nonostante “l’omesso o ritardato deposito dell’estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 567, commi secondo e quarto, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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