Corte costituzionale

Sentenza n. 345/2005

Corte cost., sent. 29 luglio 2005, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/2005
Data di deposito
29 luglio 2005
Data di decisione
15 luglio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:345

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29742

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, l'intervenuta abrogazione della disposizione censurata – ad opera dell'art. 246, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) – non costituisce impedimento all'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in quanto tale disposizione è stata integralmente trasfusa – ad opera del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2005 – nell'art. 61, commi 4 e 5.

Massima n. 29743

Deve prescindersi dall'esame della questione sollevata, nel dispositivo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, avendo il rimettente escluso nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione la sussistenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione stessa.

Massima n. 29744

Nel mentre va ribadita l'inammissibilità, per le ragioni esposte nell'ordinanza della quale si è data lettura in udienza, degli interventi ivi indicati, deve ribadirsi l'ammissibilità degli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., Sigma Tau s.p.a., Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e F.I.R.M.A. s.r.l., in quanto aventi causa – quali licenziatarie le prime due e sublicenziatarie la terza e la quarta – della ricorrente Schering Corporation, e pertanto destinatarie alla pari di quest'ultima degli effetti che la pronuncia di questa Corte (anche, eventualmente, interpretativa di rigetto) è destinata a produrre sul rapporto oggetto del giudizio 'a quo': rilievo che deve far ritenere non decisiva, ai fini in esame, la circostanza che l'intervento adesivo dipendente avrebbe potuto essere spiegato in quel giudizio prima che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dal momento che – come rilevato – un effetto ulteriore e diverso, rispetto a quelli prodotti 'erga omnes', potrebbe per gli aventi causa discendere proprio dall'esito del presente giudizio.

Massima n. 29745

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, atteso che deve negarsi alla predetta Commissione la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Allegato

Ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti – oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e la Schering Corporation, ricorrente nel procedimento davanti alla rimettente Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – anche la Menarini International Operations Luxemburg s.a., la Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a., la F.I.R.M.A. – Fabbrica italiana Ritrovati Medicinali e Affini – s.r.l., la Bristol Myers Squibb s.r.l., la Eli Lilly and Company, la F. Hoffman La Roche A.G., la Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), la GlaxoSmithKline s.p.a., la Glaxo Group Limited, la Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, la Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., la Pfizer Italia s.r.l., la Pharmacia Italia s.p.a., la Sigma Tau s.p.a., la Sanofi Synthelabo s.a., la Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., la Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica).

Considerato che, nonostante la Menarini International Operations Luxemburg s.a., la Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e la F.I.R.M.A. s.r.l. siano attualmente parti nel giudizio a quo, in quanto in esso intervenute, la loro posizione nel presente giudizio di legittimità costituzionale non si differenzia da quella degli altri intervenienti, dal momento che il loro intervento nel giudizio a quo è avvenuto successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale e nonostante la sospensione, ex art. 23 legge n. 87 del 1953, del giudizio di merito (ordinanza n. 251 del 2002; sentenza n. 313 del 1996);

che la questione dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente in alcun modo delle modifiche apportate, nel 2004, alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che l'art. 4, comma 3, si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare intervento davanti alla Corte, ferma “restando la competenza della Corte a decidere sull'ammissibilità”;

che, quanto appunto all'ammissibilità dell'intervento, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che al principio generale – secondo il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio a quo – può derogarsi “soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (ordinanza n. 251 del 2002);

che tale principio implica che l'incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall'interveniente derivi non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, bensì dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che la circostanza per la quale, attesa la breve vigenza della legge n. 349 del 1991 a seguito del sopravvenire del regolamento comunitario n. 1768/92/CEE, i soggetti titolari di certificato complementare concesso in base alla cit. legge n. 349 del 1991 costituiscono un numerus clausus non è idonea a legittimare costoro all'intervento in quanto la delimitazione della cerchia dei destinatari della legge discende da vicende di mero fatto, quali la limitata vigenza e la conseguente, limitata applicazione della legge modificata;

che, conseguentemente, devono dichiararsi inammissibili tutti gli interventi indicati in premessa, ad eccezione di quello della Menarini International, della Sigma-Tau s.p.a., della Malesi s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.;

che, infatti, tali società hanno spiegato intervento nella qualità, le prime due, di licenziatarie della ricorrente Schering Corporation, e la terza e la quarta di sublicenziatarie della prima, sicché la pronuncia di questa Corte è destinata a produrre nei loro confronti, in quanto titolari di situazioni soggettive dipendenti da quella della Schering Corporation, i medesimi effetti che essa produrrà, in ordine al rapporto dedotto nel giudizio a quo, nei confronti della loro dante causa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica);

dichiara ammissibili gli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., della Sigma Tau s.p.a., della Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2005.

F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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